Consumo di bevande in contenitori di vetro da asporto
Ordinanza del Sindaco: è vietato vendere bevande alcoliche e analcoliche in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro nelle seguenti due circostanze di luogo e di tempo...
14 luglio 2025

Descrizione
COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
03030 PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776/1790070 – Piazza Umberto I N.16 - Partita IVA 00253600605
ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA DI ORDINANZA NR. 31 DEL 12-07-2025
OGGETTO: CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO DA ASPORTO.
IL SINDACO
PREMESSO che con l'avvio della stagione estiva verranno svolte in previsione diverse manifestazioni ed iniziative di carattere territoriale, di promozione turistica, cultura ed altri eventi di intrattenimento musicale, alcune di tali manifestazioni/eventi possono determinare un elevato richiamo di pubblico e, pertanto, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica delle persone;
RILEVATO che gli esercizi pubblici effettuano la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall’abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;
DATO ATTO che fenomeni di abbandono di bottiglie derivanti dal consumo di alcolici si verificano diffusamente in orario serale e notturno;
CONSIDERATO che l'abbandono incontrollato di bottiglie, oltre a essere causa di degrado urbano, causa un aumento del rischio per l'incolumità delle persone correlato alla presenza di frammenti di vetro in caso di rottura ed al potenziale loro improprio utilizzo quali oggetti contundenti atti ad offendere;
è necessario pertanto scongiurare sia il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione sul suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, sia li episodi di violenza conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;
RAVVISATO che prevenire tali fenomeni è necessario, in determinate fasce orarie della giornata, procedere ad una limitazione delle attività di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro consentendone la consumazione e la vendita solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione, per l'esercizio delle suddette attività, al fine di assicurare un controllo adeguato, da parte degli esercenti;
CONSIDERATA l'urgente necessità di adottare misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare in modo specifico la vendita e il consumo di bevande, in modo da consentire di fruire di una città viva e vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni operatori economici possono offrire;
VISTA la circolare del Ministero dell’ interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security “provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza urbana;
VISTO il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) ai minori di anni 18 (DL.n.14 del 20/02/2017)
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa,
è vietato vendere bevande alcoliche e analcoliche in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro nelle seguenti due circostanze di luogo e di tempo:
- dalle ore 22.00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo compreso dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 07 Settembre 2025, in tutte le aree all'aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro trecento metri oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione;
- le attività di somministrazione di bevande in qualsiasi forma, con l'utilizzo di bottiglie e le conseguenti consumazioni da parte dei clienti sono consentite esclusivamente all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell'esercente al termine della consumazione, di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e nei restanti casi, la vendita per asporto negli esercizi di somministrazione è consentita unicamente in bicchieri di carta o di plastica;
AI di fuori delle suddette ipotesi, è vietato a chiunque:
- introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro, anche già in proprio possesso;
- vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di 18anni
AVVISA
L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.
L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.
DISPONE
che, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Campoli Appennino per tutta la durata di validità della medesima e che sia immediatamente eseguita.
Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Frosinone, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale del Comune di Campoli Appennino.
Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
Ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente.
Campoli Appennino 12-07-2025
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Pancrazia Di Benedetto
A Cura di
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Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2025